Sanzioni

L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce un illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto2012, n° 137 e viene valutato dal Consiglio di Disciplina al termine di ciascun triennio formativo.
Le sanzioni sono previste dall’art.9 comma 2 del Codice Deontologico come segue:
– se i crediti mancanti sono < 12cfp si è soggetti a Censura
– se i crediti mancanti sono > 12 cfp si incorre nella Sospensione da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.

Durante il periodo di efficacia della sospensione, l’architetto:

  • non può esercitare la professione in alcuna forma. In caso lo facesse sarebbe passibile di procedimento penale per esercizio abusivo della professione;
  • non sarà coperto dalla polizza RC professionale;
  • gli Enti pubblici saranno avvisati della sanzione comminata;

I cfp non maturati per il vecchio triennio, dovranno comunque essere svolti entro il 2019 e verranno registrati automaticamente sulla piattaforma im@teria come recupero del debito formativo.