Elenchi Speciali

È possibile consultare gli elenchi dei professionisti iscritti all’Ordine degli Architetti di Massa Carrara che esercitano le attività di Consulente Tecnico d’Ufficio, perito, collaudatore di opere di cemento armato, professionista antincendio, Coordinatore della Sicurezza, RSPP, certificatore energetico, tecnico competente in acustica ambientale o docente universitario a tempo pieno.
Ecco un riepilogo di queste attività, dei requisiti richiesti per il loro svolgimento e degli obblighi previsti per l’aggiornamento.

Attraverso l’Albo unico del Consiglio Nazionale degli Architetti è possibile ricercare un architetto, pianificatore, paesaggista o conservatore a livello nazionale.

Il registro raccoglie i dati forniti dai 105 Ordini territoriali. Il CNA non garantisce tuttavia la puntualità degli aggiornamenti.

Il collaudatore ha il compito di accertare la buona esecuzione delle strutture, le quali devono essere in grado di assicurare la stabilità dell’opera e la totale sicurezza. Con la certificazione, l’esperto si assume responsabilità personali di pubblico interesse su opere progettate, dirette ed eseguite da terze persone (art.7 della Legge 1086/1971).
Per diventare un collaudatore è necessario essere iscritti all’Albo da almeno 10 anni; tutti gli iscritti interessati ed in possesso dei requisiti possono inserire il proprio nominativo all’interno dell’Elenco dei Collaudatori strutture in CA accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Ordine
all’interno della sezione servizi riservati > profilo professionale

IMPORTANTE. Invitiamo gli interessati a prendere preventivamente visione del documento allegato titolato “Note importanti per gli iscritti nell’elenco dei collaudatori opere C.A.”

Tutti gli iscritti con 10 anni di iscrizione all’Albo possono ricoprire il ruolo di collaudatore delle opere in cemento armato (requisito previsto dall’art. 7 della L. 1086/71).

Il Consulente Tecnico d’Ufficio è la figura che assiste il Giudice o la parte per l’intero processo o durante i singoli atti.

Per poter diventare CTU è necessario essere iscritti all’Ordine professionale da almeno due anni, essere in possesso della speciale competenza tecnica, risiedere in un Comune della giurisdizione del Tribunale cui si fa domanda e non essere già inseriti negli elenchi di CTU o periti di un altro Tribunale.

Sono gli esperti autorizzati dal Ministero degli Interni a rilasciare le certificazioni di prevenzioni incendi (art. 1, Legge 818/1984).
Per iscriversi agli elenchi del Ministero è necessario:

  • essere iscritti all’Albo professionale;
  • avere l’attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi della durata di 120 ore.

Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi, è inoltre necessario seguire corsi e seminari di aggiornamento in materia della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di 5 anni, a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco; per coloro che risultano già iscritti alla data di entrata in vigore del D.M. 05/08/11, l’obbligo decorre dal 27 agosto 2011 (ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05/08/11). Coloro che non svolgono l’aggiornamento entro i termini verranno sospesi fino al completamento delle ore di aggiornamento mancanti.

Per richiedere l’iscrizione negli elenchi è necessario fare domanda all’Ordine.

Sul sito dei Vigili del Fuoco è possibile consultare l’elenco dei professionisti autorizzati a rilasciare le certificazioni di prevenzione incendi.

Figura professionale idonea svolgere attività di misura, di controllo e di risanamento dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e abitativo.

La figura professionale di “tecnico competente” in acustica ambientale è istituita dall’art.2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, quale figura idonea a svolgere attività di misura, di controllo e di risanamento dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e abitativo.

I criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica sono stabiliti dal D.Lgs. 42/2017, che ha istituito, con l’articolo 21, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’elenco nazionale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica ed ha definito i requisiti per poter essere iscritti nell’elenco. La istanza per essere iscritti nel suddetto elenco deve essere presentata alla Regione di residenza, secondo le modalità da essa indicate.

Chi avvia il procedimento:
I soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dal D.Lgs. 42/2017 e che soddisfino i requisiti stabiliti dall’articolo 22 del decreto legislativo medesimo.

Requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica:
I requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica sono definiti dall’articolo 22 del D.Lgs. 42/2017.

Sulla piattaforma informatica ENTECA, Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acusticaè possibile trovare:

l’elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, istituito ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2017;

l’elenco dei Corsi abilitati alla professione di tecnico competente in acustica di cui all’Allegato 2, parte B, del D.Lgs. 42/2017;

l’elenco dei Corsi di aggiornamento professionale previsti all’Allegato 1, punto 2, del D.Lgs. 42/2017.

Di seguito si riporta il link alla piattoforma ENTECA:

https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/home.php

Scarica l’elenco dei Tecnici Competenti in Acustica iscritti all’Albo degli Architetti PPC di Massa Carrara aggiornato al 4 dicembre 2018.

I compiti del coordinatore della sicurezza in cantiere in fase di esecuzione (CSE) e in fase di progettazione (CSP) sono indicati agli art. 91 e 92 del D.Lgs. 81/08.
Per poter svolgere queste attività è necessario (art. 98 del D.Lgs. 81/08):

  • essere in possesso di una laurea in scienze dell’architettura;
  • essere in possesso dell’attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno nel caso di laurea magistrale, due anni nel caso di laurea triennale;
  • essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili della durata di 120 ore ( i cui contenuti e le cui modalità sono definite nell’allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e smi).

Il CSP/CSE deve inoltre ottemperare all’obbligo di aggiornamento quinquennale di 40 ore che decorre:

  • dal 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08) per coloro che prima di questa data erano già in possesso dell’attestato di abilitazione. In questo caso il quinquennio è fisso: 1° quinquennio da maggio 2008 a maggio 2013 e 2° quinquennio da maggio 2013 a maggio 2018);
  • dalla data dell’attestato abilitante se posteriore al 15 maggio 2008

Non esiste un elenco ufficiale degli abilitati. Il CSE/CSP deve quindi conservare ed esibire in caso di controllo da parte degli organi di vigilanza l’attestato del corso abilitante, dei relativi aggiornamenti e dell’espletamento dell’attività lavorativa nel settore delle costruzioni.

NB: a partire dall’uscita dell’accordo Stato-Regioni di luglio 2016 ai fini dell’aggiornamento per RSPP la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è la figura che, designata dal datore di lavoro, coordina il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Gli architetti iscritti all’Albo interessati a svolgere il ruolo di RSPP esterno devono frequentare il modulo C del corso per RSPP, della durata di 24 ore. Inoltre devono ottemperare all’obbligo dell’aggiornamento quinquennale, fissato in 40 ore.
L’aggiornamento decorre:

  • dal 15 maggio 2008, data dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08;
  • dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

In ogni caso, per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP dovranno sempre essere in grado di dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per almeno 40 ore.

NB: a partire dall’uscita dell’accordo Stato-Regioni di luglio 2016, ai fini dell’aggiornamento per RSPP, è valida la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza (ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008) e viceversa.

Scarica l’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.