L’aggiornamento professionale continuo

Dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art.7 del DPR 137/2012, l’aggiornamento professionale continuo è un obbligo per gli iscritti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Il CNAPPC ha realizzato una piattaforma online (iM@teria) per la gestione dei crediti formativi. Per maggiori informazioni vedi << QUI >>

Il REGOLAMENTO – versione ultima del 02/08/2017 – per l’aggiornamento professionale è stato approvato dal Ministero e di seguito il CNAPPC ha elaborato le Linee guida. Invitiamo tutti gli iscritti a prendere visione di questi due documenti.

Linee guida:
>> NUOVE Linee Guida attualmente vigenti approvate dal CNAPPC in data 19.12.2019 (valide per il triennio 2020/2022)

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

 

NUOVA PROROGA SCADENZA del semestre di ravvedimento operoso per il triennio 2017/2019: 30 giugno 2021 previsto dal punto 9 delle Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, come comunicato dal CNAPPC con Circolare  n. 148 del 09_12_20.

 

Linee Guida versione precedente (versione del 21.12.2016, valide per il triennio 2017-2019)

Linee Guida prima versione (versione del 26.11.2014, valide per il triennio 2014-2016)


Riportiamo come estratto i punti piú importanti del regolamento e delle linee guida:

Crediti obbligatori:
– I CFP da acquisire nel triennio formativo sono 60 di cui 12 c.f.p. derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale
continuo sui temi delle discipline ordinistiche.
– CNAPPC e Ordini territoriali raccomandano l’acquisizione da parte dell’iscritto di un numero annuo di c.f.p. non inferiore a 10
– Eventuali crediti maturati in eccesso possono essere riportati nel triennio successivo nel limite massimo di 20 crediti.

Aree oggetto dell’attività formativa
1. architettura;

2. gestione della professione;

3. deontologia e discipline ordinistiche;

4. paesaggio;

5. conservazione;

6. pianificazione.

Attività formativa svolta all’estero
Saranno validati tramite gli Ordini territoriali, con verifica del Consiglio Nazionale, le attività di formazione svolte all’estero, conformemente a quanto stabilito dalle linee guida, attribuendo i corrispondenti CFP.

Attività formativa svolta presso altri Ordini e Collegi professionali
Le attività formative e gli eventi promossi da altri Ordini o Collegi professionali, purché rispondenti ai requisiti delle presenti linee guida, possono ottenere il riconoscimento dei relativi crediti secondo quanto previsto dalle linee guida.

Dipendenti pubblici
Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell’art. 7 del DPR 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d’intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti CFP.

Dipendenti privati

Per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici, a loro esclusivamente destinati, organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, valutazione da effettuarsi anteriormente allo svolgimento del percorso formativo.

Riconoscimento e registrazione dei crediti
Il riconoscimento e la registrazione dei CFP è attività di competenza dell’Ordine territoriale di riferimento, di altri Ordini degli Architetti italiani, di enti terzi accreditati, nonchè del CNAPPC stesso tramite la piattaforma iM@teria (casi specifici di autocertificazione di attività formativa).

Esoneri
a. maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l’obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna ma-ternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;

b. malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;

c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;

d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo.

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

• non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;

• non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;

• non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:

• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;

• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);

• coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il con-tratto di impiego).

L’esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle di-scipline ordinistiche).

Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l’esonero per l’obbligo formativo.