L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce un illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137 e viene valutato dal Consiglio di Disciplina al termine di ciascun triennio formativo.
Il punto 8) delle Linee Guida e di Coordinamento della Formazione attualmente in vigore dal 1 gennaio 2024 recita che “Entro 120 giorni dalla scadenza del triennio formativo, il Consiglio dell’Ordine esplica tutte le procedure per la verifica amministrativa degli adempimenti formativi dei propri iscritti attraverso il contraddittorio. Al termine dei 120 giorni previsti per la verifica, l’Ordine territoriale fornirà al Consiglio di Disciplina il report definitivo dell’attività formativa svolta dagli iscritti che risultano inadempienti. L’iscritto sospeso, per qualsiasi motivo, è comunque obbligato ad adempiere all’obbligo formativo, e durante il periodo di sospensione può e deve svolgere attività formativa. Pertanto qualsiasi tipo di sospensione, anche in termini temporali, per quanto sia una limitazione dell’attività professionale, non contempla una riduzione del numero complessivo dei crediti da maturare nel triennio, come previsto dall’art. 9 del Codice deontologico”.