Si segnala l’entrata in vigore della Legge Regionale 20 luglio 2018, n. 36, pubblicata sul Burt il 23 luglio 2018 e la conseguente introduzione di limitazioni all’attività edilizia riguardanti il Comune di Massa, ricadente nella casistica disciplinata dal comma 1 bis dell’art. 230 della l.r. 65/2014.
Legge Regionale 20 luglio 2018, n. 36 – Disposizioni transitorie per l’approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Introduzione di limitazioni all’attività edilizia per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico prima della data di entrata in vigore della l.r. 65/2014. Modifiche alla l.r. 65/2014
Art. 3
Inserimento di un termine finale in caso di mancata approvazione del regolamento urbanistico per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS prima del 27 novembre 2014, data di entrata in vigore della l.r. 65/2014. Modifiche all’articolo 230 della l.r. 65/2014. 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 230 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente: “1 bis. Qualora il regolamento urbanistico sia stato adottato ai sensi del comma 1, e non sia stato approvato nei tre anni successivi, alla scadenza dell’efficacia delle misure salvaguardia contenute nel regolamento urbanistico adottato non sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b-bis), f) ed l), fino quando il comune non approvi il regolamento urbanistico medesimo oppure non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale.”.
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana PARTE I n. 31 del 23.07.2018