Da martedì 29 agosto è entrata in vigore la L. 124/2017, che, fra l’altro, impone ai professionisti l’obbligo del preventivo scritto modificando l’articolo 9, comma 4 del D. L. 1/2012 (convertito in L. 27/2012).
In particolare, il professionista “deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.”
Il Codice Deontologico, agli artt. 23 e 24, aveva già recepito il disposto legislativo del 2012 disponendo altresì gli obblighi del contratto scritto e della determinazione dell’onorario, anch’essa per iscritto.
Nel sito del Consiglio Nazionale è presente la sezione DISCIPLINARI D’INCARICO E CONTRATTI TIPO, con contratti fac-simile esemplificativi redatti a mero scopo indicativo e di supporto.