Obbligo di Formazione Professionale Continua – IMPORTANTI NOVITA’
Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori tramite la 2997_16 Circolare n. 104 -Obbligo di Formazione Professionale Continua, comunica che a partire dai programmi dei Dipartimenti “Interni e magistratura” e “Formazione e qualificazione professionale” condivisi dalla Conferenza Nazionale degli Ordini del 20 maggio 2016 è stato avviato un percorso di revisione del sistema di regole che definiscono l’aggiornamento professionale continuo.
L’attività svolta congiuntamente dai Gruppi di lavoro “Deontologia” e “Formazione”, costituiti il 22 Giugno 2016, e dal Consiglio Nazionale, con i contributi di princìpi generali forniti dal Tavolo di Lavoro “Sistema ordinistico” dell’ 8 giugno 2016 e della Delegazione Consultiva a Base Regionale del 7 luglio 2016, ha portato, in seguito alle decisioni assunte dalla Conferenza Nazionale degli Ordini del 22 Luglio 2016, all’approvazione da parte del Consiglio Nazionale, nella seduta del 7 Settembre 2016, dei seguenti documenti:
– modifica dell’articolo 9 del Codice Deontologico;
– modifica del Regolamento per l’Aggiornamento e lo Sviluppo Professionale Continuo.
L’obiettivo della modifica dell’art. 9 del Codice deontologico è di consentire, al termine del primo triennio sperimentale, una uniforme e chiara applicabilità delle sanzioni disciplinari sulla base della mancata acquisizione dei Crediti Formativi Professionali. Il nuovo comma 2) dell’art. 9 specifica che la mancata acquisizione dei CFP fino al 20 % determina la sanzione della censura, mentre un numero maggiore di CFP non acquisiti determina la sanzione della sospensione nella misura di 1 giorno di sospensione per ogni CFP non acquisito.
- Nuovo Testo Art.9 Codice Deontologico
- Schema esemplificativo relativo all’applicazione delle sanzioni disciplinari
Le proposte di modifica del Regolamento riguardano:
– l’aggiornamento dei compiti e delle attività del CNAPPC e degli Ordini territoriali (modifica art. 2 comma 2-3 del Regolamento);
– la conferma della possibilità di esonero nei casi previsti dalle Linee guida (modifica art. 2 del Regolamento);
– la definizione di una procedura disciplinare semplificata nei limiti delle possibilità consentite dal Regolamento (art. 4 del Regolamento) e dalla normativa vigente;
– l’obbligo del recupero nel triennio successivo dei CFP non acquisiti nel triennio di riferimento (modifica art. 4 comma 3);
– la conferma del limite minimo dei 60 CFP e la verifica dell’adempimento dell’obbligo su base triennale per i prossimi trienni (modifica art. 6 comma 3 e art. 9 comma 3 del Regolamento);
– l’estensione a 60 giorni del termine dell’istruttoria per gli enti terzi (modifica art. 8 comma 1 del regolamento).
Le proposte di modifica al Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo che varranno, comunque, a partire dal 1 gennaio 2017, per divenire efficaci dovranno acquisire il parere favorevole del Ministro della Giustizia, a cui è già stato sottoposto il testo allegato alla presente, e dovranno essere, successivamente, pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.