Normativa

Il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore l’articolo 7 del D.P.R. n°137/2012 della Riforma degli Ordinamenti Professionali che riguarda la formazione continua degli Architetti e di tutti i professionisti iscritti agli Ordini.

Gli iscritti potranno scegliere liberamente in relazione alle proprie esigenze professionali le attività da svolgere, pur nel rispetto delle modalità e dei criteri descritti nel Regolamento approvato dal Ministero e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 16 settembre 2013, nelle Linee guida (nuovo testo approvato dal CNAPPC in data 21.12.2016) e nell’art. 9, comma 2 del Codice Deontologico in vigore dal 1° gennaio 2014.

Coloro che non assolvono all’obbligo formativo triennale minimo commettono un illecito disciplinare come riportato al comma 2 dell’art. 9 del Codice Deontologico, (modifica approvata dal CNAPPC nella seduta del 7 Settembre 2016 e in vigore dal 29 Settembre 2016).

Circolare CNAPPC n° 92 del 12 luglio 2017: 1626_17 Circolare 92 – Formazione – scadenza semestre ravvedimento